Art. 50. Fondo sociale per la non auto-sufficienza 1. La Regione istituisce il fondo sociale per la non autosufficienza. 2. Si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non puo' provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. 3. La valutazione della condizione di non autosufficienza e' svolta secondo criteri e modalita' stabilite con direttiva adottata dal consiglio regionale. 4. Il fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a persone non autosufficienti, e per i quali e' prevista la compartecipazione alla spesa. 5. Costituiscono fonti di finanziamento del fondo le seguenti risorse: a) fondo sociale regionale; b) fondo sanitario regionale; c) risorse statali finalizzate; d) ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalita' generale; e) eventuali risorse di altri soggetti. 6. Le risorse del fondo per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite tra i comuni, singoli ed associati, che sottoscrivono l'accordo di programma regionale, coerente con le indicazioni definite nel piano sociale regionale. 7. I soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate secondo le procedure, le priorita' e le modalita' definite con direttiva del consiglio regionale.