Art. 50.
              Fondo sociale per la non auto-sufficienza
    1.   La   Regione   istituisce   il  fondo  sociale  per  la  non
autosufficienza.
    2. Si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile
che  non  puo' provvedere alla cura della propria persona e mantenere
una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
    3.  La  valutazione  della  condizione  di non autosufficienza e'
svolta  secondo  criteri e modalita' stabilite con direttiva adottata
dal consiglio regionale.
    4. Il fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed
i  servizi  socio-assistenziali  e socio-sanitari, non sostitutivi di
quelli  sanitari, ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  14 febbraio  2001  (Atto  di  indirizzo  e
coordinamento  in  materia di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a
persone   non   autosufficienti,   e  per  i  quali  e'  prevista  la
compartecipazione alla spesa.
    5.  Costituiscono  fonti  di  finanziamento del fondo le seguenti
risorse:
      a) fondo sociale regionale;
      b) fondo sanitario regionale;
      c) risorse statali finalizzate;
      d) ulteriori  risorse  regionali  provenienti  dalla fiscalita'
generale;
      e) eventuali risorse di altri soggetti.
    6.  Le  risorse  del  fondo  per  la  non autosufficienza vengono
annualmente  ripartite  tra  i  comuni,  singoli  ed  associati,  che
sottoscrivono  l'accordo  di  programma  regionale,  coerente  con le
indicazioni definite nel piano sociale regionale.
    7.  I  soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate
secondo  le  procedure,  le  priorita'  e  le  modalita' definite con
direttiva del consiglio regionale.