Art. 58. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 1. Al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), le parole «le intese di programma» sono sostituite da «gli accordi».