Art. 58.
       Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50
    1. Al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1994,
n.  50 (Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e
controllo  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e delle aziende
ospedaliere),  le  parole «le intese di programma» sono sostituite da
«gli accordi».