Art. 59. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 1. La lettera b) del comma 2 dell'Art. 3, della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) e' cosi' sostituita: «b) propone i criteri e le modalita' di accesso ai contributi di cui all'Art. 4;». 2. L'Art. 4 della legge regionale n. 21 del 1996 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Contributi regionali). - 1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per: a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani; b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attivita' rivolte ai giovani. 2. La giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del comitato di cui all'Art. 3, criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui al comma 1.». 3. Il comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 21 del 1996 e' cosi' sostituito: «2. La Regione concorre alla realizzazione: a) degli interventi di cui all'Art. 4, lettera a), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma dell'Art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4); b) degli interventi di cui all'Art. 4, lettera b), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma dell'Art. 40 della legge regionale n. 40 del 2001.».