Art. 59.
        Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1996, n. 21
    1.  La  lettera b) del comma 2 dell'Art. 3, della legge regionale
25 giugno  1996,  n.  21  (Promozione e coordinamento delle politiche
rivolte ai giovani) e' cosi' sostituita:
    «b)  propone i criteri e le modalita' di accesso ai contributi di
cui all'Art. 4;».
    2.  L'Art.  4  della legge regionale n. 21 del 1996 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.   4   (Contributi   regionali). - 1.  La  Regione  sostiene
iniziative  per  favorire  lo  sviluppo  ed  il  potenziamento  delle
politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:
      a) la  promozione,  lo  sviluppo,  la  dotazione  strumentale e
tecnologica di servizi rivolti ai giovani;
      b) la  ristrutturazione  e l'adeguamento di strutture destinate
ad attivita' rivolte ai giovani.
    2.  La  giunta  regionale definisce con proprio atto, su conforme
proposta  del  comitato  di  cui  all'Art.  3, criteri e modalita' di
accesso ai contributi di cui al comma 1.».
    3.  Il  comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 21 del 1996
e' cosi' sostituito:
    «2. La Regione concorre alla realizzazione:
      a) degli  interventi  di  cui  all'Art. 4, lettera a), mediante
l'istituzione  di  apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sara'
dotato  della  necessaria  disponibilita'  a norma dell'Art. 37 della
legge  regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle leggi regionali 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);
      b) degli  interventi  di  cui  all'Art. 4, lettera b), mediante
l'istituzione  di  apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sara'
dotato  della  necessaria  disponibilita'  a norma dell'Art. 40 della
legge regionale n. 40 del 2001.».