Art. 6. Livelli essenziali delle prestazioni sociali 1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, come previsto dall'Art. 22 della legge n. 328 del 2000, i servizi e gli interventi indicati all'Art. 5, commi 4 e 5. 2. Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali definisce, sulla base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, tenuto conto dei livelli essenziali uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato. La definizione dei livelli avviene sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di equita', efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse del fondo sociale regionale di cui all'Art. 46 e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni. 3. Per la definizione dei livelli di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare regionale, viene sancita apposita intesa triennale in sede di conferenza Regione-autonomie locali, ai sensi dell'Art. 31 della legge regionale n. 3 del 1999.