Art. 6.
            Livelli essenziali delle prestazioni sociali
    1.  Costituiscono  livelli  essenziali delle prestazioni sociali,
come  previsto  dall'Art. 22 della legge n. 328 del 2000, i servizi e
gli interventi indicati all'Art. 5, commi 4 e 5.
    2.  Il  piano  regionale  degli  interventi e dei servizi sociali
definisce,  sulla  base  del  fabbisogno rilevato, le caratteristiche
quantitative  e  qualitative  dei  servizi  e  degli  interventi, che
costituiscono  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  sociali da
garantire,   tenuto  conto  dei  livelli  essenziali  uniformi  delle
prestazioni  individuati  dallo  Stato.  La  definizione  dei livelli
avviene  sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di
equita',  efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse del
fondo  sociale regionale di cui all'Art. 46 e della compartecipazione
degli utenti al costo delle prestazioni.
    3.  Per  la definizione dei livelli di cui al comma 2, sentita la
competente  commissione  consiliare regionale, viene sancita apposita
intesa  triennale  in sede di conferenza Regione-autonomie locali, ai
sensi dell'Art. 31 della legge regionale n. 3 del 1999.