Art. 62.
        Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34
    1.  Il titolo della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme
in   materia  di  autorizzazione  e  accreditamento  delle  strutture
sanitarie   pubbliche   e  private  in  attuazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento
di   strutture   pubbliche   e   private   che   svolgono   attivita'
socio-sanitaria e socio-assistenziale) e' cosi' modificato: «Norme in
materia  di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche  e  private  in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997».
    2. Il comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 34 del 1998 e'
cosi' modificato:
    «1.  Il  funzionamento  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e
private  in  possesso  dei  requisiti  minimi  stabiliti nell'atto di
indirizzo  e coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  14 gennaio  1997  e' subordinato al rilascio di specifica
autorizzazione secondo le norme della presente legge.».
    3. ll comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 34 del 1998 e'
cosi' sostituito:
    «3.  Qualsiasi  soggetto  pubblico  o privato che intenda aprire,
ampliare  o  trasformare  strutture sanitarie rientranti in una delle
tipologie  previste al comma 1 dell'Art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  14 gennaio 1997, ovvero esercitare le attivita' di
assistenza  sanitaria  di cui al comma 2 dell'Art. 1, deve presentare
domanda  al  comune  nel quale la struttura e' ubicata. Il modello di
domanda  e'  stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla
giunta  regionale  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.».