Art. 62. Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 1. Il titolo della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale) e' cosi' modificato: «Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997». 2. Il comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 34 del 1998 e' cosi' modificato: «1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e' subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge.». 3. ll comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 34 del 1998 e' cosi' sostituito: «3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ovvero esercitare le attivita' di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'Art. 1, deve presentare domanda al comune nel quale la struttura e' ubicata. Il modello di domanda e' stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».