Art. 64.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
      a) la  legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai
comuni  delle  funzioni,  dei  beni  e  dei rapporti patrimoniali dei
disciolti  EECCAA  ai  sensi  dell'Art. 25 del decreto del Presidente
della   Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616  e  delle  funzioni  di
organizzazione  ed  erogazione dei servizi di assistenza previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9);
      b) la  legge  regionale 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della
Regione  per  l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati
delle  categorie  dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli
invalidi  di  guerra  e  agli appartenenti alle categorie assimilate,
nonche' ai loro familiari a carico);
      c) la  legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione
delle   istituzioni   pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  gia'
concentrate   o   amministrate   dai   disciolti   enti  comunali  di
assistenza);
      d) la  legge  regionale  12 gennaio  1985,  n.  2  (Riordino  e
programmazione delle funzioni di assistenza sociale);
      e) la   legge  regionale  1° giugno  1992,  n.  27  (Criteri  e
procedure  per  la  depubblicizzazione  ed  il  riconoscimento  della
personalita'  giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche
regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza).
    2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
      a) gli  articoli  1,  2,  3,  4,  16,  17,  18 e 20 della legge
regionale 8 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di
assistenza sociale);
      b) i  commi  3,  4  e 5 dell'Art. 15, l'Art. 17-bis, il comma 4
dell'Art.  18  e l'Art. 19 della legge regionale 23 novembre 1988, n.
47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);
      c) l'Art.  25  e  le  lettere  c) e g) del comma 1 dell'Art. 28
della  legge  regionale  14 agosto  1989, n. 27 (Norme concernenti la
realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed
agli impegni di cura verso i figli);
      d) e' abrogato l'Art. 44 della legge regionale 7 febbraio 1992,
n.  7  (Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli
enti dipendenti dalla Regione);
      e) l'Art.  4,  i commi 1 e 2 dell'Art. 12, gli articoli 17, 18,
21,  22,  23,  24  e  25  della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5
(Tutela  e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore
di anziani non autosufficienti);
      f) l'Art. 22 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo   30 dicembre   1992,  n.  502,  modificato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche;
      g) gli articoli 45 e 47 della legge regionale 20 dicembre 1994,
n.  50 (Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e
controllo  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e delle aziende
ospedaliere);
      h) il  comma  3 dell'Art. 1, il comma 5 dell'Art. 2, il comma 2
dell'Art. 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'Art. 15, il comma
2 dell'Art. 16 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in
materia  di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche  e  private  in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica  14 gennaio  1997,  nonche'  di funzionamento di strutture
pubbliche   e   private  che  svolgono  attivita'  socio-sanitaria  e
socio-assistenziale);
      i) il  comma  11  dell'Art.  36  della legge regionale n. 3 del
1999.