Art. 64. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) la legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EECCAA ai sensi dell'Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9); b) la legge regionale 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonche' ai loro familiari a carico); c) la legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza gia' concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza); d) la legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale); e) la legge regionale 1° giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza). 2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di assistenza sociale); b) i commi 3, 4 e 5 dell'Art. 15, l'Art. 17-bis, il comma 4 dell'Art. 18 e l'Art. 19 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna); c) l'Art. 25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'Art. 28 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli); d) e' abrogato l'Art. 44 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione); e) l'Art. 4, i commi 1 e 2 dell'Art. 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti); f) l'Art. 22 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche; g) gli articoli 45 e 47 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere); h) il comma 3 dell'Art. 1, il comma 5 dell'Art. 2, il comma 2 dell'Art. 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'Art. 15, il comma 2 dell'Art. 16 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale); i) il comma 11 dell'Art. 36 della legge regionale n. 3 del 1999.