Art. 7. Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete istituzione degli sportelli sociali 1. L'accesso al sistema locale e' garantito da sportelli sociali attivati dai comuni, singoli o associati ai sensi dell'Art. 16, in raccordo con le aziende unita' sanitarie locali, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'Art. 2, comma 2. Gli sportelli sociali forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunita' sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione. I comuni organizzano l'attivita' degli sportelli sociali con modalita' adeguate a favorire il contatto anche di chi, per difficolta' personali e sociali, non vi si rivolge direttamente. 2. Agli operatori degli sportelli sociali e' garantita una uniforme ed adeguata formazione. 3. Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione del programma assistenziale individualizzato, compresi il progetto individuale per le persone disabili ed il progetto educativo individuale per i minori in difficolta'. 4. Al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dai programmi assistenziali individualizzati e' indicato il responsabile del caso. 5. La giunta regionale definisce con proprio atto l'organizzazione degli sportelli sociali, gli strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e le modalita' di individuazione del responsabile del caso.