Art. 7.
Accesso  al  sistema  locale  dei  servizi sociali a rete istituzione
                       degli sportelli sociali
    1.  L'accesso al sistema locale e' garantito da sportelli sociali
attivati  dai  comuni,  singoli o associati ai sensi dell'Art. 16, in
raccordo  con  le  aziende unita' sanitarie locali, anche avvalendosi
dei  soggetti  di  cui  all'Art.  2,  comma  2. Gli sportelli sociali
forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le
opportunita'  sociali,  sui  servizi  e  gli  interventi  del sistema
locale,  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione.  I comuni
organizzano   l'attivita'   degli  sportelli  sociali  con  modalita'
adeguate  a  favorire  il  contatto  anche  di  chi,  per difficolta'
personali e sociali, non vi si rivolge direttamente.
    2.  Agli  operatori  degli  sportelli  sociali  e'  garantita una
uniforme ed adeguata formazione.
    3.  Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi
servizi  o  soggetti,  i  competenti  servizi  attivano gli strumenti
tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione
del  programma  assistenziale  individualizzato, compresi il progetto
individuale   per  le  persone  disabili  ed  il  progetto  educativo
individuale per i minori in difficolta'.
    4.   Al  fine  di  garantire  l'attuazione  e  l'efficacia  degli
interventi  previsti  dai programmi assistenziali individualizzati e'
indicato il responsabile del caso.
    5.    La    giunta   regionale   definisce   con   proprio   atto
l'organizzazione  degli  sportelli  sociali, gli strumenti tecnici di
valutazione e controllo dei programmi assistenziali e le modalita' di
individuazione del responsabile del caso.