Art. 22.
                      Primo atto programmatorio
    1. In  sede di prima applicazione della presente legge, la giunta
regionale  adotta  l'atto  programmatorio di cui all'Art. 2, comma 1,
lettera  a),  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa. Qualora a tale data non sia stato ancora adottato
il  piano  sanitario  regionale,  l'atto  programmatorio  e' adottato
sentita la commissione consiliare competente.