Art. 22. Primo atto programmatorio 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale adotta l'atto programmatorio di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Qualora a tale data non sia stato ancora adottato il piano sanitario regionale, l'atto programmatorio e' adottato sentita la commissione consiliare competente.