Art. 10.
         Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
    1.   Qualora  il  decesso  avvenga  in  abitazioni  inadatte  per
l'osservazione  o  vi  sia  espressa  richiesta  dei  familiari o dei
conviventi,  la  salma  puo'  essere  trasportata  per l'osservazione
presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere
pubbliche  o  private  accreditate  o  presso  le  apposite strutture
adibite al commiato di cui all'Art. 14.
    2.  Nei  casi  di  cui  al comma 1, il medico curante o il medico
dipendente  o  convenzionato  con  il  Servizio  sanitario  nazionale
intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della
salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che e'
escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
    3.  La  certificazione  medica di cui al comma 2 e' titolo valido
per il trasporto della salma, purche' lo stesso si svolga interamente
nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.
    4.  Durante  il  trasporto  la  salma  e'  riposta in contenitore
impermeabile   non   sigillato,  in  condizioni  che  non  ostacolino
eventuali  manifestazioni  di  vita  e  che  comunque  non  siano  di
pregiudizio  per  la  salute  pubblica. Il trasporto deve avvenire in
tempi brevi.
    5.  L'autorizzazione  al trasporto di resti mortali e' rilasciata
dal comune di partenza.
    6.  Costituisce  trasporto  di  cadavere il suo trasferimento dal
luogo  di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture
per  il  commiato,  al  luogo  prescelto  per  le  onoranze  compresa
l'abitazione   privata,  al  cimitero  o  al  crematorio  o  dall'uno
all'altro di questi luoghi.
    7.  Il  trasporto  di cadavere e' autorizzato, ove possibile, con
unico  provvedimento  valevole  per  tutti  i trasferimenti di cui al
comma  6,  dal  comune  ove  e' avvenuto il decesso, previa eventuale
comunicazione  alcomune  di  destinazione. Il trasporto deve avvenire
mediante  l'utilizzo  di  mezzi idonei al tipo di trasferimento e con
personale  adeguato,  nel  rispetto delle vigenti norme in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
    8.  All'atto  della chiusura del feretro l'identita' del defunto,
l'apposizione  dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il
trasporto  sono  verificate  direttamente dagli addetti al trasporto,
che ne attestano l'esecuzione.
    9.   Il   rilascio   del  passaporto  mortuario  ed  il  rilascio
dell'autorizzazione     all'estradizione    di    salme    di    cui,
rispettivamente,  agli  articoli  27  e 29 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 285 del 1990 competono al comune ove e' avvenuto
il  decesso.  Il  certificato di cui all'Art. 29, comma 1, lettera b)
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 285 del 1990 viene
sostituito  da  attestazione  di  garanzia  fornita  dall'impresa che
effettua  il  trasporto,  comprovante l'idoneita' della cassa secondo
quanto  previsto  dall'Art.  30  del  medesimo decreto del Presidente
della Repubblica.
    10.   Per  il  trasporto  da  comune  a  comune  nell'ambito  del
territorio    regionale    non    e'   obbligatoria   l'effettuazione
dell'iniezione  conservativa  di  cui  all'Art.  32  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere
debba  essere  cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui
all'Art.  30  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del
1990  puo' essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale
biodegradabile  da  porre  all'interno  della  cassa  di  legno,  che
garantisca  l'impermeabilita'  del  fondo  del feretro per un periodo
sufficiente  all'assolvimento  della  pratica funeraria prescelta dal
defunto.
    11.  Al  soggetto  che svolge il solo servizio di trasporto delle
salme  e  dei  cadaveri,  esercitato  in  qualita' di affidatario del
servizio  pubblico,  non  si  applicano  le incompatibilita' previste
dall'Art. 5, commi 2 e 3.
    12.  Ai  fini di quanto disposto dal presente articolo e' escluso
dalla  nozione  di  trasporto di salma o di cadavere il trasferimento
della  salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui e' avvenuto
il  decesso.  Tale  trasporto  deve  essere svolto da personale che a
nessun  titolo  possa  essere  collegato  ad  un  soggetto  esercente
l'attivita' funebre.
    13.  Con  atto adottato dalla direzione generale competente della
Regione  Emilia-Romagna,  entro trenta giorni dalla entrata in vigore
della  presente  legge,  sono disciplinate le modalita' tecniche e le
procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei
resti  mortali,  prevedendo  gli  obblighi  di  comunicazione  tra  i
soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie
da  adottare  a  tutela  della salute pubblica e degli operatori, nel
rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.