Art. 11.
                             Cremazione
    1.  L'autorizzazione  alla  cremazione e' rilasciata dal soggetto
competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalita'
stabilite   dalla   medesima,   anche  relativamente  alle  forme  di
manifestazione  della  volonta'  espressa  dal  defunto  o  dai  suoi
familiari.
    2.   L'autorizzazione   alla   dispersione   delle  ceneri  viene
rilasciata   dal  soggetto  competente  individuato  dalla  normativa
statale,  ove  vi  sia  volonta' espressa del defunto. La dispersione
delle  ceneri  puo'  avvenire  unicamente  in  aree  a cio' destinate
all'interno   dei  cimiteri  o  in  natura  o  in  aree  private;  la
dispersione  in  aree  private  deve  avvenire  all'aperto  e  con il
consenso  dei proprietari e non puo' comunque dare luogo ad attivita'
aventi  fini  di  lucro;  la dispersione delle ceneri e' in ogni caso
vietata  nei  centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei
fiumi  e'  consentita  nei tratti liberi da manufatti. La dispersione
delle  ceneri  e'  eseguita  dal  coniuge o da altro familiare avente
diritto,  dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di
associazione  riconosciuta  che  abbia  tra  i  propri fini statutari
quello  della  cremazione  dei cadaveri degli iscritti cui il defunto
risultava  iscritto  o,  in  mancanza,  dal  personale  appositamente
autorizzato  del  comune  o  delle imprese che esercitano l'attivita'
funebre di cui all'Art. 13.
    3.  Nel  caso  il defunto non abbia disposto la dispersione delle
ceneri,  la  conservazione  delle  stesse  avviene mediante consegna,
ritualmente   verbalizzata   nelle  forme  previste  dalla  normativa
vigente,   dell'urna   sigillata   al   familiare   o   all'esecutore
testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta
che  abbia  tra  i  propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri  degli  iscritti  cui il defunto risultava iscritto, i quali
possono  disporne,  nel  rispetto  della  volonta'  del  defunto,  la
tumulazione,  l'interramento  o l'affidamento personale. L'urna viene
sigillata   e   conservata   in  modo  da  consentire  in  ogni  caso
l'identificazione  dei  dati  anagrafici  del  defunto.  In  caso  di
affidamento  personale  il  comune  annota in un apposito registro le
generalita'  dell'affidatario  unico, indicato in vita dal defunto, e
quelle del defunto medesimo.
    4. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in
un  apposito registro le generalita' dell'affidatario unico, indicato
in  vita  dal  defunto,  e  quelle del defunto medesimo. Con apposito
regolamento  comunale  sono  stabilite  le  dimensioni delle urne, le
caratteristiche  dei  luoghi di conservazione da parte dei privati in
modo  da  garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni
altra  prescrizione  di  carattere igienico-sanitario. In assenza dei
regolamenti  comunali  tali  disposizioni sono contenute nell'atto di
affidamento.
    5.  E'  consentito  cremare i resti mortali di persone inumate da
almeno  dieci  anni  e  tumulate da almeno venti, previo consenso dei
familiari.  In  caso  di  irreperibilita'  dei  familiari  il  comune
autorizza  la  cremazione  decorsi  trenta giorni dalla pubblicazione
nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.
    6.  Le  ceneri  gia'  custodite al momento dell'entrata in vigore
della  presente  legge  possono essere disperse o affidate secondo le
modalita' previste dai commi 2, 3 e 4.