Art. 13.
                          Attivita' funebre
    1. Ai sensi della presente legge per attivita' funebre si intende
un  servizio  che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti
prestazioni:
      a) disbrigo,   su   mandato   dei   familiari,  delle  pratiche
amministrative inerenti il decesso;
      b) fornitura  di casse mortuarie e di altri articoli funebri in
occasione di un funerale;
      c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
    2.  L'attivita'  funebre  e'  espletata  da  imprese  pubbliche o
private  in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune
in  cui  ha  sede  legale  l'impresa.  Decorsi  sessanta giorni dalla
richiesta  l'autorizzazione  si  intende  concessa  sulla  base della
documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in
ordine  al  possesso dei requisiti individuati dalla giunta regionale
ai sensi del comma 3.
    3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le
modalita' generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito
provvedimento   della   giunta  regionale,  da  emanarsi  sentita  la
competente   commissione   consiliare,   entro   centottanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
    4.  La  giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3
nel rispetto delle seguenti disposizioni:
      a) prevedere  che l'attivita' funebre venga svolta nel rispetto
del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della
direttiva  89/391/CEE,  della  direttiva  89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE,  della  direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE,
della   direttiva   90/270/CEE,  della  direttiva  90/394/CEE,  della
direttiva  90/679/CEE,  della  direttiva  93/88/CEE,  della direttiva
95/63/CE,  della  direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva   99/38/CE   e  della  direttiva  99/92/CE  riguardanti  il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il  lavoro)  e  delle altre norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
      b) prevedere  che le imprese che esercitano l'attivita' funebre
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
        1)  la disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre
e  di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non
meno di un carro funebre;
        2)   la   disponibilita'  di  almeno  una  sede  idonea  alla
trattazione  degli  affari  amministrativi, ubicata nel comune ove si
richiede l'autorizzazione;
        3)   personale   in   possesso   di   sufficienti  conoscenze
teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
        4)  un  responsabile della conduzione dell'attivita' funebre,
che  deve  essere  specificamente  individuato, anche coincidente col
legale rappresentante dell'impresa;
      c) prevedere  che le imprese che intendono svolgere servizio di
trasporto  funebre  in  modo  disgiunto  dall'attivita'  di  onoranza
funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune
e  si  uniformino,  per  le  caratteristiche dei mezzi da utilizzare,
delle  rimesse  e  del  personale,  a quanto previsto per l'esercente
l'attivita' funebre.
    5.  E'  vietato  l'esercizio  di  intermediazione  nell'attivita'
funebre.   L'attivita'   funebre  di  tipo  commerciale  deve  essere
tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche
o  private,  dei  locali  di  osservazione  delle  salme e delle aree
cimiteriali.
    6.  Il  comune  vigila  sulla  correttezza  dell'esercizio  della
attivita'   funebre.  E'  sospeso  dalla  possibilita'  di  ulteriore
esercizio  dell'attivita' funebre dal comune, con effetto immediato e
per  un  periodo  di  tempo determinato dalcomune stesso, fatta salva
l'irrogazione  delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle
sanzioni  amministrative  previste dal regolamento di cui all'Art. 7,
chi,   nello  svolgimento  dell'attivita'  funebre  o  del  trasporto
funebre,  propone  direttamente  o  indirettamente offerte, promesse,
doni  o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a
consentire il procacciamento di uno o piu' funerali o indicazioni per
l'attribuzione di uno o piu' funerali. In relazione alla gravita' del
fatto    puo'   essere   disposta   la   revoca   dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'.