Art. 13. Attivita' funebre 1. Ai sensi della presente legge per attivita' funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane. 2. L'attivita' funebre e' espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla giunta regionale ai sensi del comma 3. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalita' generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della giunta regionale, da emanarsi sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. La giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) prevedere che l'attivita' funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; b) prevedere che le imprese che esercitano l'attivita' funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1) la disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre; 2) la disponibilita' di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione; 3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte; 4) un responsabile della conduzione dell'attivita' funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attivita' funebre. 5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attivita' funebre. L'attivita' funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali. 6. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attivita' funebre. E' sospeso dalla possibilita' di ulteriore esercizio dell'attivita' funebre dal comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dalcomune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'Art. 7, chi, nello svolgimento dell'attivita' funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o piu' funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o piu' funerali. In relazione alla gravita' del fatto puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.