Art. 15.
                  Registro regionale di mortalita'
    1.   E'  istituito  il  registro  regionale  di  mortalita',  con
finalita'   statistico-epidemiologiche;  le  aziende  sanitarie  sono
tenute  a  trasmettere  periodicamente  alla  Regione le informazioni
secondo  gli  standard  di  qualita'  e  completezza  definiti  dalla
direzione generale sanita' e politiche sociali.