Art. 16.
                     Norme transitorie e finali
    1.  Le imprese che esercitano l'attivita' funebre di cui all'Art.
13,  operanti  stabilmente  nel  territorio regionale, sono tenute ad
adeguarsi  ai  requisiti previsti dall'atto della giunta regionale di
cui   al   comma   3  di  detto  articolo  entro  dodici  mesi  dalla
pubblicazione  nel  Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del provvedimento medesimo.
    2.  I  soggetti  di  cui  all'Art. 13, comma 2 aventi sede legale
fuori,   dal   territorio   regionale   ed   operanti  in  esso  solo
occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui
all'Art.  13,  comma  2,  fermi  restando gli obblighi previsti dalla
presente   legge   per   l'esercizio  dell'attivita'  sul  territorio
regionale.
    3.  Per  tutto  quanto  non espressamente previsto o diversamente
disposto  dalla  presente  legge  e  dai  provvedimenti  da derivanti
continuano  ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 29 luglio 2004
                               ERRANI