Art. 16. Norme transitorie e finali 1. Le imprese che esercitano l'attivita' funebre di cui all'Art. 13, operanti stabilmente nel territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo. 2. I soggetti di cui all'Art. 13, comma 2 aventi sede legale fuori, dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'Art. 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attivita' sul territorio regionale. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 29 luglio 2004 ERRANI