Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1.  Al  fine  di  garantire un trattamento adeguato, rispettoso e
uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri
derivanti  da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale,
a  garanzia  dei  diritti essenziali della popolazione e della tutela
delle   condizioni  igienico-sanitarie,  la  Regione,  nelle  materie
disciplinate dalla presente legge:
      a) esercita  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e di alta
vigilanza,  anche  attraverso l'emanazione di apposite direttive agli
Enti  locali e alle aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla
Regione le necessarie informazioni;
      b) adotta  i  poteri  sostitutivi  in  relazione  alla  mancata
approvazione  degli  atti  di  competenza, degli enti locali previsti
dalla  presente  legge  e,  in particolare, quelli di cui all'Art. 3,
secondo le forme previste dall'Art. 30 della legge regionale 24 marzo
2004,  n.  6  (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione    europea   e   relazioni   internazionali.   Innovazione   e
semplificazione. Rapporti con l'Universita);
      c)  definisce,  d'intesa  con  la  conferenza Regione-autonomie
locali,  le  tariffe  per  il  servizio  pubblico  di  cremazione dei
cadaveri,  secondo  modalita' che tengano conto dei costi di gestione
dei singoli impianti;
      d) puo' approvare, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie
locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
      e) adotta  gli  ulteriori  provvedimenti  nei  casi  e nei modi
previsti dalla presente legge.
    2.  Con  regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta
giorni  dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la
conferenza  Regione-autonomi locali, sono emanate norme in materia di
piani   cimiteriali  comunali  e  di  inumazione  e  tumulazione  dei
cadaveri,  nel rispetto dei principi e delle finalita' della presente
legge.