Art. 4. Realizzazione di cimiteri e crematori 1. Spetta ai comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori. 2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune puo' autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessita' il comune puo' approvare, sentita l'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purche' la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessita' di future sepolture per non meno di vent'anni. 4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non e' consentito l'utilizzo di crematori mobili. 5. Ogni comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'Art. 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.