Art. 4.
                Realizzazione di cimiteri e crematori
    1.  Spetta  ai  comuni, singoli od associati, la realizzazione di
cimiteri e di crematori.
    2.  I  cimiteri  sono  di norma collocati alla distanza di almeno
duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire nuovi edifici
entro tale fascia di rispetto. Il comune puo' autorizzare l'eventuale
ampliamento  degli  edifici  esistenti  entro  la fascia di rispetto,
sentita l'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio.
    3.  In  deroga  a  quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale
necessita'   il  comune  puo'  approvare,  sentita  l'azienda  unita'
sanitaria  locale  competente per territorio, la costruzione di nuovi
cimiteri,  l'ampliamento  di  quelli  esistenti  o  la costruzione di
crematori  a  una  distanza  inferiore  ai  duecento metri dal centro
abitato,  purche'  la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al
di  sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che
valuti la necessita' di future sepolture per non meno di vent'anni.
    4.  I  crematori  devono essere realizzati all'interno delle aree
cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse.
    Non e' consentito l'utilizzo di crematori mobili.
    5.  Ogni  comune deve allestire sul proprio territorio almeno una
camera  mortuaria  con  annessa  struttura  per  il  commiato, di cui
all'Art. 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di
consentire,   in   situazione  di  sicurezza  igienico-sanitaria,  la
custodia   provvisoria  delle  salme,  in  attesa  di  sepoltura  e/o
cremazione.