Art. 5. Obblighi dei comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali 1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, puo' essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalita' che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equita' e di decoro. 2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attivita' funebre di cui all'Art. 13 della presente legge, e' d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. 3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso societa' controllate o collegate, l'attivita' funebre di cui all'Art. 13. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4. I comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilita' dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento. 5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i comuni hanno facolta' di assumere ed organizzare attivita' e servizi accessori, da svolgere comunque in, concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attivita' funebre o la gestione di strutture per il commiato.