Art. 5.
   Obblighi dei comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali
    1.  I  comuni,  singoli o associati, provvedono ad assolvere alle
funzioni  ed  ai  servizi  pubblici  ad essi spettanti ai sensi della
normativa  statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   10 settembre   1990,  n.  285
(Approvazione  del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei
servizi  pubblici,  in ambito necroscopico e cimiteriale, puo' essere
effettuata  in  economia  diretta  o  attraverso  le  altre  forme di
gestione  individuate  dalla  normativa  vigente sui servizi pubblici
locali,  in  base  a  modalita'  che  garantiscano  comunque il pieno
soddisfacimento  delle  esigenze  della  popolazione in condizioni di
equita' e di decoro.
    2.  Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o
necroscopico  svolga  anche  l'attivita'  funebre  di cui all'Art. 13
della  presente  legge,  e'  d'obbligo  la separazione societaria, da
attuare  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente
legge,  fatta  salva  l'eventuale  scadenza originaria della gestione
antecedente tale data.
    3.  I  servizi  mortuari  delle  strutture  sanitarie pubbliche e
private  accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione
a   soggetti  esercenti,  anche  attraverso  societa'  controllate  o
collegate,  l'attivita'  funebre  di  cui all'Art. 13. Le gestioni in
corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano
alla  scadenza  di  dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
    4.  I  comuni  provvedono  a favorire l'accesso della popolazione
residente  alle  informazioni necessarie alla fruibilita' dei servizi
pubblici  e  privati in ambito funerario, con particolare riferimento
ai  profili  economici  e  alle  diverse  pratiche funerarie previste
dall'ordinamento.
    5.  Fermo  restando  l'esercizio  dei compiti obbligatori ad essi
spettanti  ai  sensi  della  normativa  statale  e  regionale  ed  in
particolare  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
285  del  1990,  i  comuni  hanno facolta' di assumere ed organizzare
attivita'  e servizi accessori, da svolgere comunque in, concorso con
altri  soggetti  imprenditoriali,  quali  l'attivita'  funebre  o  la
gestione di strutture per il commiato.