Art. 9. Decesso per malattia infettiva e diffusiva 1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'Art. 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. 2. In ogni caso il personale addetto all' attivita' funebre e' tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.