Art. 9.
             Decesso per malattia infettiva e diffusiva
    1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva,
il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare,
a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di
volta  in  volta  opportune  nei  casi  specifici. Tali misure devono
essere   coerenti   con   consolidate  evidenze  scientifiche  e  non
comportano  l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'Art.
18,  comma  1  del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del
1990.
    2.  In  ogni  caso il personale addetto all' attivita' funebre e'
tenuto  ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli
adeguati  mezzi  di  protezione  per prevenire un eventuale contagio,
nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.