Art. 10.
      Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario

    1.  I  pesci  ornamentali e gli animali da acquario devono essere
mantenuti,   da   chiunque  li  detenga  a  vario  titolo,  in  acqua
sufficiente,  con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della
specie.   I   pesci   ornamentali  e  gli  animali  da  acquario,  se
trasportati, devono essere immersi in acqua.
    2.   Sono   esclusi  dall'applicazione  del  presente  articolo i
prodotti  della  pesca  e dell'acquacola destinati al consumo umano o
animale.