Art. 10. Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario 1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacola destinati al consumo umano o animale.