Art. 11.
                 Controllo dei colombi liberi urbani

    1.  Le  aziende  Usl,  anche  in  collaborazione con associazioni
animaliste  e  zoofile,  attivano programmi diretti allo studio delle
popolazioni   di   colombi  liberi  urbani,  intesi  ad  evitare  una
indiscriminata   proliferazione   degli  stessi,  fermo  restando  il
rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
    2.  I  comuni  attivano  e  realizzano  piani  di controllo della
popolazione  di  colombi liberi urbani. Le aziende Usl competenti per
territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti
programmi.
    3.  Le  aziende  Usl  vigilano  e  dispongono  interventi atti ad
assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.