Art. 13. Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia 1. La giunta definisce modalita', tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico. 2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce modalita', tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.