Art. 14.
                           S a n z i o n i

    1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7,
8,  9  e  10,  cosi'  come  integrati e specificati nelle indicazioni
tecniche  della  Regione  previste  all'Art.  4,  e'  punita  con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
    2.  La violazione delle disposizioni di cui all'Art. 5, commi 3 e
5, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a
350 euro.