Art. 2. Definizione di animale da compagnia 1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. 2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1: a) gli animali che svolgono attivita' utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonche' gli animali impiegati nella pubblicita'; b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal regolamento (CE) n. 338/1997 del consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.