Art. 2.
                 Definizione di animale da compagnia

    1.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  animale  da compagnia
s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per
compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
    2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
      a) gli  animali che svolgono attivita' utili all'uomo, quali il
cane  per  disabili,  gli  animali da pet-therapy, da riabilitazione,
nonche' gli animali impiegati nella pubblicita';
      b) gli  esemplari  tenuti  per  tali  fini ed appartenenti alle
specie    esotiche   tutelate   dalla   convenzione   sul   commercio
internazionale  delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate
di   estinzione,   sottoscritta  a  Washington  il  3 marzo  1973,  e
successive  modifiche,  ratificata  ai  sensi della legge 19 dicembre
1975,  n.  874  e  dal regolamento (CE) n. 338/1997 del consiglio del
9 dicembre  1996  relativo  alla  protezione  di specie della flora e
della  fauna  selvatiche  mediante  il  controllo del loro commercio,
fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione
di  animali  esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche
etologiche.