Art. 4.
                    Norme tecniche di attuazione

    1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della
presente legge e' svolta dalle aziende unita' sanitarie locali, dalle
province  e  dai  comuni.  Con uno o piu' atti, la giunta, sentita la
commissione   consiliare   competente,   informate   le  associazioni
interessate,  emana,  entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  apposite  indicazioni  tecniche,  aventi  ad
oggetto:
      a) le  specifiche  modalita'  di  protezione  e di tutela degli
animali  da  compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della
loro  esposizione  alla  luce  naturale  od artificiale e ad ambienti
esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e
gli obblighi nei conftonti degli animali malati o feriti;
      b) i  criteri  per  la classificazione del rischio provocato da
cani  con  aggressivita'  non  controllata  ed i parametri per la sua
rilevazione,   nonche'   i   percorsi  di  controllo  e  rieducazione
dell'animale  ai  fini della prevenzione delle morsicature di cani di
proprieta';
      c) le  condizioni  minime  di ricovero e contenzione di piccoli
mammiferi,   pesci   ornamentali  ed  animali  da  acquario,  uccelli
ornamentali, anfibi e rettili;
      d) la  determinazione  di  specifici requisiti per strutture ed
attivita', nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
      e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi
e  altri  ungulati  nel  corso  delle  manifestazioni popolari di cui
all'Art. 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali
necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attivita' circense da
parte  dei  comuni  di  cui  all'Art.  7, comma 4, in base ai criteri
stabiliti dalla commissione CITES del Ministero dell'ambiente emanati
il 10 maggio 2000.
    2.   Le  indicazioni  tecniche  sono  pubblicate  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle
aziende  Usl,  cura altresi' la piu' ampia ed adeguata diffusione nei
confronti   dei  detentori  degli  animali  e  degli  altri  soggetti
interessati alla loro applicazione.
    3.   La   Regione  istituisce  e  tiene  aggiornato  un  archivio
informatizzato  dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non
controllata  rilevati  a  seguito  di quanto previsto al punto b) del
comma 1,  al  fine  di  garantire  una registrazione degli episodi di
aggressivita'.