Art. 6.
                        Doveri del venditore

    1.   Il   venditore  di  animali  da  compagnia  deve  rilasciare
all'acquirente   un   documento   informativo  attestante  i  bisogni
etologici  dell'animale  venduto  ed e' tenuto a segnalare anche alla
azienda  U.S.L.  competente  la  vendita di cani ed i dati anagrafici
dell'acquirente.
    2.  E'  fatto  divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi
titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso
espresso   del   genitore  o  di  altre  persone  che  esercitino  la
responsabilita' parentale.