Art. 6. Doveri del venditore 1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed e' tenuto a segnalare anche alla azienda U.S.L. competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente. 2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilita' parentale.