Art. 7.
                Esposizioni, competizioni, spettacoli

    1.  La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti
e'  vietata  per  gli esemplari di eta' inferiore a quattro mesi. Gli
esemplari   di   eta'   superiore   possono   partecipare   a   dette
manifestazioni  a  condizione  che abbiano idonea copertura vaccinale
per  le  malattie individuate dalle autorita' sanitarie territoriali.
Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli
al  di sotto dei quattro mesi di eta' non si applica a manifestazioni
organizzate  da  associazioni di cui all'Art. 1 della legge regionale
7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni
di animali gia' ospitati in strutture di ricovero.
    2.  Gli  animali,  sia  cuccioli  che  adulti, non possono essere
offerti  in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi
titolo   nell'ambito   di  attivita'  commerciali,  di  giochi  e  di
spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od
esposti  a  titolo  di  richiamo  od  attrazione in ambienti o luoghi
pubblici.
    3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di
manifestazioni  popolari  e'  autorizzato  dal comune nel rispetto di
apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in
particolare  il  materiale  delle  piste  da  corsa  ed  i  requisiti
strutturali  e  di  sicurezza  del  percorso  di  gara per persone ed
animali.
    4.  L'attivita' circense e' autorizzata dal comune in cui avviene
la  manifestazione,  nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite
indicazioni  tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni
di tutela degli animali, nonche' i requisiti formali della domanda da
presentarsi da parte dei soggetti interessati.