Art. 7. Esposizioni, competizioni, spettacoli 1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti e' vietata per gli esemplari di eta' inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di eta' superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorita' sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di eta' non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'Art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali gia' ospitati in strutture di ricovero. 2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attivita' commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. 3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari e' autorizzato dal comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali. 4. L'attivita' circense e' autorizzata dal comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonche' i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.