Art. 2.
                         Finalita' del parco
    1. Il parco e' istituito per perseguire le seguenti finalita':
      a) la   conservazione   di   specie   animali  e  vegetali,  di
associazioni  vegetali  o  di foreste, di singolarita' geologiche, di
formazioni  paleontologiche,  di comunita' biologiche, di biotopi, di
processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
      b) la  tutela  della  biodiversita' e dell'equilibrio ecologico
complessivo del territorio;
      c) la  salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici
del  territorio,  di  testimonianze storiche dell'antropizzazione, di
manufatti e sistemi insediativi rurali;
      d) la    promozione    delle   attivita'   agro-silvo-pastorali
tradizionali,  dell'artigianato  tipico  e  di  altre attivita' anche
sperimentali  idonee  a  favorire  la  crescita  sociale, economica e
culturale delle comunita' insediate;
      e) la  fruizione  turistica, culturale, didattica e ricreativa,
in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.