Art. 5.
                     Strumenti di pianificazione
    1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente
gestore,  si  attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione
del parco, previsti dall'Art. 17 della legge regionale n. 86/1983:
      a) piano territoriale di coordinamento;
      b) piano di gestione.
    2.  Il  piano  territoriale  di  coordinamento  e'  adottato  dal
consorzio entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
secondo  le  modalita' previste dall'Art. 19 della legge regionale n.
86/1983.
    3.    Il    piano   territoriale   di   coordinamento   definisce
l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e
le  diverse  tipologie  di interventi per la conservazione dei valori
naturali  e  ambientali,  nonche'  storici,  culturali, aitropologici
tradizionali, con particolare riferimento:
      a) alle zone con alta valenza naturalistica e paesistica;
      b) alle   zone   di   protezione   parziale   aventi  finalita'
specifiche,  quali quella botanica, biologica, zoologica, forestale e
paesistica;
      c) alle zone di promozione economica e sociale, con particolare
riguardo  alle  attivita'  agro-silvo-pastorali  tradizionali  e alle
attivita' turistiche;
      d) alle  aree  da  destinare  a interventi di salvaguardia e di
recupero  delle risorse naturali, dei beni storici e culturali, degli
ambienti degradati;
      e) agli  indirizzi  e  criteri  per gli interventi sulla flora,
sulla fauna e sull'ambiente naturale in generale;
      f) alle  aree e ai beni da acquisire in proprieta' pubblica per
gli usi necessari al conseguimento delle finalita' del parco;
      g) alle  modalita'  di  compensazione  ambientale relative alle
attivita' umane presenti sul territorio in contrasto con le finalita'
istitutive del parco;
      h) ai  contenuti  ed  ai  criteri di cui all'Art. 4 della legge
regionale  27 maggio  1985, n. 57 (esercizio delle funzioni regionali
in  materia  di  protezione  delle  bellezze naturali e sub-delega ai
comuni).
    4.  Il  piano  di  gestione  contiene,  oltre  a quanto stabilito
dall'Art.   17   della  legge  regionale  n.  86/1983,  un  documento
strategico  di  indirizzo in cui si individuano, coerentemente con le
finalita' del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo
sviluppo sociale ed economico delle comunita' che vivono nel parco.