Art. 7.
                        Norme di salvaguardia
    1.  Fino  alla  data  di  pubblicazione  della  proposta di piano
territoriale  di  coordinamento,  e  comunque  per non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno del
perimetro  del  parco  si  applicano  le  norme  di  cui  al presente
articolo, fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste dagli
strumenti    di   pianificazione   sovraordinati,   dagli   strumenti
urbanistici  comunali  generali ed attuativi vigenti o da altre leggi
regionali.
    2.  All'esterno del perimetro dei centri edificati, come definiti
negli strumenti urbanistici generali comunali, non sono consentiti:
      a) l'apertura di nuove cave;
      b) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura che costituiscano
depositi  permanenti  o temporanei di materiali dismessi, fatte salve
le attivita' agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta;
      c) l'alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere;
      d) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e
l'attuazione  di  interventi  che  modifichino  il regime idrico o la
composizione  delle  acque,  fatti  salvi  i prelievi funzionali alle
attivita'  agro-silvo-pastorali  e  di  gestione  dei  rifugi  e  gli
interventi  di  manutenzione  dei bacini artificiali e degli impianti
idroelettrici esistenti;
      e) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione
di   quelle  necessarie  alla  sicurezza  delle  costruzioni  e  loro
pertinenze,  degli  impianti  tecnologici e di quelle accessorie alle
attivita'  agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie
e materiali tradizionali;
      f) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
      g) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;
      h) l'esposizione   di  cartelli  e  manufatti  pubblicitari  di
qualunque  natura  e  scopo,  esclusa  la  segnaletica a servizio del
parco, quella viaria e quella turistica;
      i) l'alterazione  e  la deturpazione di grotte e altri fenomeni
carsici;
      j) il   transito  con  mezzi  motorizzati  fuori  dalle  strade
statali,  provinciali  e  comunali e dalle strade vicinali gravate da
servitu'  di  pubblico  passaggio,  fatta  eccezione  per  i mezzi di
servizio,  per  quelli occorrenti alle attivita' agrosilvo-pastorali,
nonche' per l'accesso alle proprieta' private;
      k) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi
e  tracciati  per  l'attivita'  sportiva  da  esercitarsi  con  mezzi
motorizzati.
    3.  All'esterno del perimetro dei centri edificati, come definiti
negli  strumenti  urbanistici  generali comunali, sono subordinati al
parere  favorevole  dell'ente  gestore del parco, da esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta:
      a) la  costruzione  e  l'ampliamento di strade finalizzate alla
conduzione   dei   fondi   e  al  raggiungimento  degli  insediamenti
esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
      b) la  realizzazione  di nuove piste per la pratica dello sci e
la costruzione di nuovi impianti di risalta;
      c) l'allestimento di campeggi.