Art. 7. Norme di salvaguardia 1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi vigenti o da altre leggi regionali. 2. All'esterno del perimetro dei centri edificati, come definiti negli strumenti urbanistici generali comunali, non sono consentiti: a) l'apertura di nuove cave; b) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura che costituiscano depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, fatte salve le attivita' agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta; c) l'alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere; d) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e l'attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali e di gestione dei rifugi e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti; e) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni e loro pertinenze, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; f) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico; g) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua; h) l'esposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica a servizio del parco, quella viaria e quella turistica; i) l'alterazione e la deturpazione di grotte e altri fenomeni carsici; j) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitu' di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attivita' agrosilvo-pastorali, nonche' per l'accesso alle proprieta' private; k) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per l'attivita' sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati. 3. All'esterno del perimetro dei centri edificati, come definiti negli strumenti urbanistici generali comunali, sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore del parco, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta: a) la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) la realizzazione di nuove piste per la pratica dello sci e la costruzione di nuovi impianti di risalta; c) l'allestimento di campeggi.