Art. 13. Esecuzione in amministrazione diretta 1. In casi particolari la Provincia si riserva la facolta' di eseguire lavori che comportino la manomissione dell'immobile, del tracciato ferroviario, stradale o delle relative pertinenze. In tali casi gli interessati devono depositare l'importo presuntivo dei lavori, salvo conguaglio a lavori ultimati.