Art. 13.
                Esecuzione in amministrazione diretta

    1. In  casi  particolari  la  Provincia si riserva la facolta' di
eseguire  lavori  che  comportino  la manomissione dell'immobile, del
tracciato  ferroviario, stradale o delle relative pertinenze. In tali
casi  gli  interessati  devono  depositare  l'importo  presuntivo dei
lavori, salvo conguaglio a lavori ultimati.