Art. 14.
Competenze  delle  ripartizioni provinciali servizio strade mobilita'
                  ed amministrazione del patrimonio

    1. Le  ripartizioni  provinciali  servizio  strade,  mobilita'  e
amministrazione del patrimonio:
      a) vigilano  e  controllano  le  occupazioni  di strade, aree e
spazi pubblici;
      b) tengono    costantemente   aggiornati   i   registri   delle
concessioni e delle autorizzazioni.
    2. Dai   registri  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  risultano:
immobile,   tracciato  ferroviario,  strada,  localita',  progressiva
chilometrica,  lato  sinistro  o  destro,  nome, cognome, domicilio e
codice  fiscale  del  titolare  della  concessione  o autorizzazione,
oggetto dell'occupazione, misura della superficie interessata, data e
numero dell'atto, scadenza della concessione o autorizzazione.