Art. 14. Competenze delle ripartizioni provinciali servizio strade mobilita' ed amministrazione del patrimonio 1. Le ripartizioni provinciali servizio strade, mobilita' e amministrazione del patrimonio: a) vigilano e controllano le occupazioni di strade, aree e spazi pubblici; b) tengono costantemente aggiornati i registri delle concessioni e delle autorizzazioni. 2. Dai registri di cui al comma 1, lettera b), risultano: immobile, tracciato ferroviario, strada, localita', progressiva chilometrica, lato sinistro o destro, nome, cognome, domicilio e codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, oggetto dell'occupazione, misura della superficie interessata, data e numero dell'atto, scadenza della concessione o autorizzazione.