Art. 16.
                          E s e n z i o n i

    1. Non  sono  soggette al pagamento del canone le occupazioni con
balconi,  verande,  bow  windows  e  analoghi  infissi  di  carattere
stabile, nonche' con tende solari poste a copertura dei balconi.
    2. Sono inoltre esenti:
      a) le  occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle
regioni,  dei  comuni  e  loro  consorzi  e degli enti religiosi, per
l'esercizio di culti ammessi nello stato;
      b) le occupazioni effettuate da e per conto degli enti pubblici
di  cui  all'Art. 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e successive modifiche,
per   specifiche   finalita'   di  assistenza,  previdenza,  sanita',
educazione, cultura e ricerca scientifica;
      c) le  occupazioni  effettuate  con le tabelle indicative delle
stazioni  e  fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,
nonche'  con le tabelle che interessano la circolazione stradale, con
gli  orologi  di  pubblica  utilita',  e  con  le aste delle bandiere
istituzionali;
      d) le  occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio
di  trasporto  pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a
trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
      e) le occupazioni con accessi;
      f) le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione
di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 25;
      g) le  occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree pubbliche a cio' destinate;
      h) le  occupazioni occasionali di durata non superiore a quella
stabilita   nei  regolamenti  di  polizia  locale  e  le  occupazioni
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico
ed allo scarico delle merci;
      i) le  occupazioni con impianti adibiti a servizio pubblico nei
casi   in   cui   ne  sia  prevista,  all'atto  della  concessione  o
autorizzazione   o  successivamente,  la  devoluzione  gratuita  alla
provincia alla scadenza;
      j) le occupazioni di aree cimiteriali;
      k) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
      l) le  occupazioni  permanenti  e temporanee del sottosuolo con
condutture  idriche  necessarie  per  l'attivita' agricola nei comuni
classificati montani;
      m) le occupazioni effettuate con specchi parabolici, cartelli e
teloni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari;
      n) le  occupazioni  con  opere  sottoposte a tutela dei beni di
interesse   artistico,  storico  ed  etnografico  su  proposta  della
ripartizione provinciale beni culturali;
      o) le   occupazioni   effettuate   da   emittenti  radiofoniche
pubbliche,  da  altri  enti  pubblici  e  da  emittenti  radiofoniche
private,  che  abbiano sottoscritto con l'amministrazione provinciale
appositi  contratti  di  informazione  della  popolazione  in caso di
calamita' naturali.