Art. 16. E s e n z i o n i 1. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni con balconi, verande, bow windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonche' con tende solari poste a copertura dei balconi. 2. Sono inoltre esenti: a) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle regioni, dei comuni e loro consorzi e degli enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello stato; b) le occupazioni effettuate da e per conto degli enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, per specifiche finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica; c) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' con le tabelle che interessano la circolazione stradale, con gli orologi di pubblica utilita', e con le aste delle bandiere istituzionali; d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; e) le occupazioni con accessi; f) le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 25; g) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a cio' destinate; h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci; i) le occupazioni con impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita alla provincia alla scadenza; j) le occupazioni di aree cimiteriali; k) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; l) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani; m) le occupazioni effettuate con specchi parabolici, cartelli e teloni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari; n) le occupazioni con opere sottoposte a tutela dei beni di interesse artistico, storico ed etnografico su proposta della ripartizione provinciale beni culturali; o) le occupazioni effettuate da emittenti radiofoniche pubbliche, da altri enti pubblici e da emittenti radiofoniche private, che abbiano sottoscritto con l'amministrazione provinciale appositi contratti di informazione della popolazione in caso di calamita' naturali.