Art. 18. Classificazione delle occupazioni 1. Il canone e' graduato secondo l'importanza dell'area che viene occupata. A tale fine le strade, le aree e gli spazi di cui all'Art. 1, comma 2, sono classificati nelle seguenti categorie: a) categoria I, che comprende le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione di cui all'Art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) categoria II, che comprende tutte le aree pubbliche non comprese nella categoria I; c) categoria III, che comprende i beni del patrimonio indisponibile ed i beni culturali.