Art. 18.
                  Classificazione delle occupazioni

    1. Il canone e' graduato secondo l'importanza dell'area che viene
occupata.  A tale fine le strade, le aree e gli spazi di cui all'Art.
1, comma 2, sono classificati nelle seguenti categorie:
      a) categoria I,   che   comprende   le  autostrade,  le  strade
extraurbane  principali  e le strade urbane di scorrimento secondo la
classificazione  di  cui all'Art. 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
      b) categoria II,  che  comprende  tutte  le  aree pubbliche non
comprese nella categoria I;
      c) categoria III,   che   comprende   i   beni  del  patrimonio
indisponibile ed i beni culturali.