Art. 2.
                 Occupazioni permanenti e temporanee

    1. Sono  permanenti  le  occupazioni  di carattere stabile, con o
senza  costruzione  di  opere,  aventi una durata non inferiore ad un
anno. Esse sono soggette a concessione.
    2. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con opere, di
durata  inferiore  all'anno. Le occupazioni dovute a lavori sul suolo
pubblico sono in ogni caso considerate temporanee. Esse sono soggette
ad autorizzazione.