Art. 2. Occupazioni permanenti e temporanee 1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di opere, aventi una durata non inferiore ad un anno. Esse sono soggette a concessione. 2. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con opere, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni dovute a lavori sul suolo pubblico sono in ogni caso considerate temporanee. Esse sono soggette ad autorizzazione.