Art. 20. Occupazioni permanenti e temporanee 1. Per le occupazioni permanenti il canone e' dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma riferita al periodo di occupazione concessa. 2. Per le occupazioni temporanee il canone e' dovuto in base alla superficie occupata ed e' graduato in rapporto alla durata dell'occupazione sulla base delle tariffe giornaliere.