Art. 20.
                 Occupazioni permanenti e temporanee

    1. Per  le  occupazioni  permanenti  il canone e' dovuto per anni
solari,  a  ciascuno  dei quali corrisponde una obbligazione autonoma
riferita al periodo di occupazione concessa.
    2. Per le occupazioni temporanee il canone e' dovuto in base alla
superficie   occupata   ed   e'  graduato  in  rapporto  alla  durata
dell'occupazione sulla base delle tariffe giornaliere.