Art. 23.
                     Distributori di carburante

    1. Per  le  occupazioni  con  impianti  per  la  distribuzione di
carburante  la  superficie  di  riferimento per la determinazione del
canone   e'   quella  corrispondente  all'intera  area  di  esercizio
dell'attivita'  risultante  dalla  concessione.  Non  hanno  autonoma
rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti
ed  i relativi serbatoi sotterranei, nonche' le occupazioni con altre
strutture ed altri impianti di servizio.