Art. 23. Distributori di carburante 1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone e' quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attivita' risultante dalla concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' le occupazioni con altre strutture ed altri impianti di servizio.