Art. 27.
                      Agevolazioni e riduzioni

    1. Per  le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, il canone
e'  rapportato  alle ore di occupazione. Per le occupazioni di durata
non  inferiore  a  quindici  giorni  il  canone e' ridotto del 20 per
cento. Per le occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni, il
canone e' ridotto del 50 per cento.