Art. 27. Agevolazioni e riduzioni 1. Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, il canone e' rapportato alle ore di occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni il canone e' ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni, il canone e' ridotto del 50 per cento.