Art. 28.
                      Disposizioni particolari

    1. Le  disposizioni  di cui agli articoli da 22 a 27, fatto salvo
quanto  previsto  dal  dall'Art.  24,  comma 2, non si applicano alle
autorizzazioni    e   concessioni   rilasciate   dalla   ripartizione
provinciale  amministrazione  del  patrimonio,  per  le  quali  trova
applicazione quanto disposto nella tabella B.