Art. 29. Modalita' e termini per il pagamento del canone 1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato con le modalita' stabilite nella concessione. 2. Il canone per il primo anno deve essere versato, in unica soluzione, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione. 3. Successivamente al primo anno, se il canone dovuto e' superiore a 2.582,00 euro puo' essere corrisposto in tre rate, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone. 4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o comunque prima dell'inizio dei lavori. 5. Il canone pagato non viene rimborsato se l'occupazione non viene effettuata per fatto imputabile all'interessato.