Art. 29.
           Modalita' e termini per il pagamento del canone

    1. Per  le  occupazioni  permanenti  il  pagamento  del canone va
effettuato con le modalita' stabilite nella concessione.
    2. Il  canone  per  il  primo  anno deve essere versato, in unica
soluzione,   entro   il   31 dicembre  dell'anno  di  rilascio  della
concessione.
    3. Successivamente   al  primo  anno,  se  il  canone  dovuto  e'
superiore  a 2.582,00 euro puo' essere corrisposto in tre rate, senza
interessi,  aventi  scadenza  nei  mesi  di aprile, luglio ed ottobre
dell'anno di riferimento del canone.
    4. Per  le  occupazioni  temporanee  il  pagamento  del canone va
effettuato  al  momento  del  rilascio dell'autorizzazione o comunque
prima dell'inizio dei lavori.
    5. Il  canone  pagato  non  viene rimborsato se l'occupazione non
viene effettuata per fatto imputabile all'interessato.