Art. 3.
                            D o m a n d a

    1. Chiunque intenda, anche solo temporaneamente, occupare strade,
aree  e  spazi,  o  aree  private  soggette  a  servitu'  di pubblico
passaggio,   deve   presentare   apposita   domanda  alla  competente
ripartizione provinciale.
    2. Nella domanda, redatta su carta legale, sono indicati:
      a) le  generalita', la residenza o il domicilio ed il numero di
codice fiscale del o della richiedente;
      b) l'ubicazione  esatta dell'immobile, del tratto ferroviario o
di  strada  - in quest'ultimo caso con la specificazione se si tratti
di  strada  statale  o provinciale, con indicazione del numero, della
denominazione  della  stessa  e  del  chilometro - o dell'area che si
intende  occupare,  specificando  la  relativa superficie espressa in
metri quadrati o lineari;
      c) la tipologia dell'occupazione, la sua durata, i motivi della
stessa,  la  destinazione  dell'opera  che  si  intende eventualmente
eseguire e le modalita' d'uso.
    3. La   domanda  va  corredata  della  necessaria  documentazione
tecnica.  Ove  la  domanda  risulti  incompleta,  l'interessato viene
invitato  ad  integrarla  entro  il  termine di quindici giorni dalla
relativa richiesta, pena l'archiviazione.