Art. 3. D o m a n d a 1. Chiunque intenda, anche solo temporaneamente, occupare strade, aree e spazi, o aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente ripartizione provinciale. 2. Nella domanda, redatta su carta legale, sono indicati: a) le generalita', la residenza o il domicilio ed il numero di codice fiscale del o della richiedente; b) l'ubicazione esatta dell'immobile, del tratto ferroviario o di strada - in quest'ultimo caso con la specificazione se si tratti di strada statale o provinciale, con indicazione del numero, della denominazione della stessa e del chilometro - o dell'area che si intende occupare, specificando la relativa superficie espressa in metri quadrati o lineari; c) la tipologia dell'occupazione, la sua durata, i motivi della stessa, la destinazione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalita' d'uso. 3. La domanda va corredata della necessaria documentazione tecnica. Ove la domanda risulti incompleta, l'interessato viene invitato ad integrarla entro il termine di quindici giorni dalla relativa richiesta, pena l'archiviazione.