Art. 31. Irregolare o mancato pagamento del canone 1. L'amministrazione provinciale controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi derivanti dall'istruttoria e dalla concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Contestualmente comunica modalita' e termini per regolarizzare i versamenti, sollecitando il pagamento con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il credito viene iscritto a ruolo. 2. Sulle somme non pagate vengono applicati gli interessi di mora, commisurati al saggio degli interessi legali.