Art. 31.
              Irregolare o mancato pagamento del canone

    1. L'amministrazione    provinciale    controlla   i   versamenti
effettuati  e, sulla base degli elementi derivanti dall'istruttoria e
dalla  concessione  o  autorizzazione,  provvede  alla  correzione di
eventuali   errori   materiali   o   di  calcolo,  dandone  immediata
comunicazione  all'interessato.  Contestualmente comunica modalita' e
termini per regolarizzare i versamenti, sollecitando il pagamento con
invito  ad  adempiere nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali
il credito viene iscritto a ruolo.
    2. Sulle  somme  non  pagate  vengono  applicati gli interessi di
mora, commisurati al saggio degli interessi legali.