Art. 32.
              Indennita' per l'occupazione senza titolo

    1. Alle  occupazioni  senza  titolo  si  applica un'indennita' di
occupazione  di  importo pari al canone dovuto, maggiorato del 50 per
cento,  salvo  quanto previsto dall'Art. 20, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.
    2. La   decadenza   dalla   concessione  o  autorizzazione  e  le
occupazioni  protratte  oltre  il termine o effettuate in difformita'
dall'atto di concessione o di autorizzazione sono equiparate a quelle
di cui al comma 1.
    3. Ai  fini della determinazione del canone dovuto si considerano
permanenti  le  occupazioni abusive realizzate con opere di carattere
stabile,  mentre  le  occupazioni  abusive  temporanee  si  presumono
effettuate  dal  trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.