Art. 32. Indennita' per l'occupazione senza titolo 1. Alle occupazioni senza titolo si applica un'indennita' di occupazione di importo pari al canone dovuto, maggiorato del 50 per cento, salvo quanto previsto dall'Art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. 2. La decadenza dalla concessione o autorizzazione e le occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformita' dall'atto di concessione o di autorizzazione sono equiparate a quelle di cui al comma 1. 3. Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con opere di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.