Art. 33.
Procedimento  di  applicazione  dell'indennita' per occupazioni senza
                               titolo

    1. Qualora    vengano   accertate   occupazioni   senza   titolo,
l'amministrazione  provinciale  ordina l'immediato rilascio dell'area
ed  intima all'occupante il pagamento dell'indennita' di cui all'Art.
32, procedendo ai sensi dell'Art. 31.