Art. 34.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie

    1. Chiunque  occupi  abusivamente  strade,  aree e spazi pubblici
soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo non
inferiore  all'ammontare  dell'indennita'  di  cui  all'Art. 32 e non
superiore  al  doppio della stessa, ferme restando le sanzioni di cui
all'Art.  20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modifiche.