Art. 34. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Chiunque occupi abusivamente strade, aree e spazi pubblici soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo non inferiore all'ammontare dell'indennita' di cui all'Art. 32 e non superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni di cui all'Art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.