Art. 4.
             Rilascio della concessione o autorizzazione

    1. Le   concessioni   e   le   autorizzazioni   sono   rilasciate
rispettivamente  dal  direttore o dalla direttrice della ripartizione
provinciale  servizio  strade, dal direttore o dalla direttrice della
ripartizione provinciale mobilita' e dal direttore o dalla direttrice
della  ripartizione  provinciale  amministrazione del patrimonio. Nei
relativi provvedimenti sono indicati:
      a) la  durata  dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa
e' destinata;
      b) la   misura   esatta  dell'occupazione,  espressa  in  metri
quadrati o lineari;
      c) gli   adempimenti   e   gli   obblighi  del  titolare  della
concessione o autorizzazione.
    2. Ogni   concessione   o   autorizzazione  si  intende  altresi'
subordinata  all'osservanza  delle prescrizioni di carattere generale
di  cui al comma 3, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari
da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della
concessione  o  autorizzazione,  tenuto  conto delle specifiche norme
tecniche   in  materia.  In  caso  di  rilascio  di  concessione,  il
concessionario  deve  firmare  per accettazione il disciplinare delle
condizioni e delle norme particolari cui deve ottemperare.
    3. La concessione o autorizzazione e' sempre accordata:
      a) a   termine:  la  concessione  non  puo'  avere  una  durata
superiore a 29 anni;
      b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
      c) con    l'obbligo    del   titolare   della   concessione   o
autorizzazione   al   risarcimento   di   eventuali   danni   causati
nell'esercizio  dell'attivita'  per  la  quale  viene occupata l'area
pubblica;
      d) con  facolta'  da  parte  della Provincia di imporre nuove o
altre condizioni qualora cio' si rendesse necessario, ivi compresa la
possibilita'   di   prevedere  il  versamento  di  una  cauzione  non
fruttifera  di  interessi  o  la  prestazione  di  una fideiussione a
garanzia   del   ripristino   dello   stato   di   fatto   precedente
all'occupazione.
    4. L'entita'  della  cauzione  o  fideiussione, ove dovuta, viene
stabilita  di  volta in volta dal competente ufficio provinciale che,
su   richiesta,   fornisce   gli   elementi  che  rendono  necessaria
l'imposizione della stessa.
    5. Gli  enti  e  le  societa'  esercenti pubblici servizi possono
essere  esonerati  dalla  costituzione  di depositi cauzionali per le
singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica.