Art. 4. Rilascio della concessione o autorizzazione 1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale servizio strade, dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale mobilita' e dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio. Nei relativi provvedimenti sono indicati: a) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa e' destinata; b) la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; c) gli adempimenti e gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione. 2. Ogni concessione o autorizzazione si intende altresi' subordinata all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 3, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione, tenuto conto delle specifiche norme tecniche in materia. In caso di rilascio di concessione, il concessionario deve firmare per accettazione il disciplinare delle condizioni e delle norme particolari cui deve ottemperare. 3. La concessione o autorizzazione e' sempre accordata: a) a termine: la concessione non puo' avere una durata superiore a 29 anni; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del titolare della concessione o autorizzazione al risarcimento di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attivita' per la quale viene occupata l'area pubblica; d) con facolta' da parte della Provincia di imporre nuove o altre condizioni qualora cio' si rendesse necessario, ivi compresa la possibilita' di prevedere il versamento di una cauzione non fruttifera di interessi o la prestazione di una fideiussione a garanzia del ripristino dello stato di fatto precedente all'occupazione. 4. L'entita' della cauzione o fideiussione, ove dovuta, viene stabilita di volta in volta dal competente ufficio provinciale che, su richiesta, fornisce gli elementi che rendono necessaria l'imposizione della stessa. 5. Gli enti e le societa' esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica.