Art. 5.
                   Convenzioni con enti e societa'

    1. L'amministrazione   provinciale  puo'  stipulare  con  enti  e
societa'   convenzioni   generali  disciplinanti  le  concessioni  di
occupazione  di  area pubblica, fermo restando l'obbligo da parte del
concessionario  di  inoltrare  per  ogni  opera  o gruppo di opere da
costruire  la relativa domanda corredata di quanto disposto dall'Art.
3.