Art. 5. Convenzioni con enti e societa' 1. L'amministrazione provinciale puo' stipulare con enti e societa' convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazione di area pubblica, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare per ogni opera o gruppo di opere da costruire la relativa domanda corredata di quanto disposto dall'Art. 3.