Art. 6.
      Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

    1. Il  titolare della concessione o autorizzazione deve osservare
le  disposizioni  di  cui  al  presente regolamento, le vigenti norme
tecniche  in  materia,  nonche'  le norme in ordine alle modalita' di
utilizzo contenute nella concessione o autorizzazione.
    2. Ove   l'occupazione  comporti  la  costruzione  di  opere,  il
titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere a proprie
spese al ripristino dello stato dei luoghi, nonche' alla rimozione di
eventuali materiali ivi depositati.
    3. Il titolare della concessione o autorizzazione deve utilizzare
l'area  o  lo  spazio  pubblico  in modo da non limitare o disturbare
l'esercizio  di  diritti  altrui  o arrecare danni a terzi. Egli deve
inoltre curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.
    4. Il  titolare della concessione o autorizzazione deve custodire
gli  atti  e i documenti comprovanti la legittimita' dell'occupazione
ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione
provinciale.  In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli
stessi,   deve   darne  immediata  comunicazione  all'amministrazione
provinciale,   che   provvede   a   rilasciarne   duplicato  a  spese
dell'interessato.