Art. 6. Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione 1. Il titolare della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, le vigenti norme tecniche in materia, nonche' le norme in ordine alle modalita' di utilizzo contenute nella concessione o autorizzazione. 2. Ove l'occupazione comporti la costruzione di opere, il titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, nonche' alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati. 3. Il titolare della concessione o autorizzazione deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Egli deve inoltre curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite. 4. Il titolare della concessione o autorizzazione deve custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimita' dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione provinciale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli stessi, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvede a rilasciarne duplicato a spese dell'interessato.