Art. 8. Revoca o rinuncia della concessione o dell'autorizzazione 1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non piu' possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse, l'amministrazione provinciale puo', in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, revocare o modificare la concessione o l'autorizzazione dandone motivata comunicazione scritta e, di norma, con almeno cinque giorni di preavviso. La revoca e' disposta dal competente direttore o dalla competente direttrice di ripartizione. 2. Il relativo provvedimento e' notificato al titolare della concessione o autorizzazione, con indicazione del termine per il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi. Qualora l'interessato non ottemperi, si procede d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico dell'interessato. La revoca da' diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, mentre e' esclusa qualsiasi altra indennita'. 3. Il titolare della concessione o autorizzazione puo' rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta. Se la comunicazione perviene prima della decorrenza della concessione o autorizzazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione o fideiussione. Non sono rimborsati gli oneri corrisposti per il rilascio del relativo atto. Se l'occupazione e' gia' in corso all'atto della comunicazione di rinuncia, non si procede alla restituzione del canone gia' corrisposto. La rinuncia non ha effetto se il titolare della concessione o autorizzazione non provvede al ripristino dello stato delle cose e dei luoghi. In tal caso, qualora si rendano necessari lavori sull'immobile, sul tracciato ferroviario, sulla strada o sulle relative pertinenze, va acquisita l'autorizzazione del competente ufficio provinciale. 4. Le garanzie eventualmente prestate sono svincolate previa verifica del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'insussistenza di danni. 5. Qualora il titolare della concessione o autorizzazione non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite ed abbia cagionato danni all'immobile, alla strada o ferrovia o alle loro pertinenze, la Provincia, salvo il risarcimento dell'intero danno, puo' incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o escutere la fideiussione. Quando tale provvedimento viene adottato nei confronti di enti e societa' che hanno stipulato una fideiussione unica ai sensi dell'Art. 4, comma 5, la stessa deve essere reintegrata nella misura ivi prevista.