Art. 8.
      Revoca o rinuncia della concessione o dell'autorizzazione

    1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano
non  piu' possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni
diverse,  l'amministrazione  provinciale puo', in qualsiasi momento e
senza   alcun   obbligo  di  indennizzo,  revocare  o  modificare  la
concessione o l'autorizzazione dandone motivata comunicazione scritta
e,  di  norma,  con  almeno  cinque giorni di preavviso. La revoca e'
disposta  dal  competente  direttore o dalla competente direttrice di
ripartizione.
    2. Il  relativo  provvedimento  e'  notificato  al titolare della
concessione  o  autorizzazione,  con  indicazione  del termine per il
ripristino dello stato delle cose e dei luoghi. Qualora l'interessato
non  ottemperi,  si procede d'ufficio. Le relative spese sono poste a
carico  dell'interessato. La revoca da' diritto alla restituzione del
canone   pagato  in  anticipo,  mentre  e'  esclusa  qualsiasi  altra
indennita'.
    3. Il titolare della concessione o autorizzazione puo' rinunciare
all'occupazione  mediante  comunicazione scritta. Se la comunicazione
perviene  prima  della decorrenza della concessione o autorizzazione,
la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato
e  della  cauzione  o  fideiussione.  Non  sono  rimborsati gli oneri
corrisposti  per  il  rilascio del relativo atto. Se l'occupazione e'
gia'  in  corso  all'atto  della  comunicazione  di  rinuncia, non si
procede  alla  restituzione  del canone gia' corrisposto. La rinuncia
non  ha effetto se il titolare della concessione o autorizzazione non
provvede  al  ripristino  dello stato delle cose e dei luoghi. In tal
caso,   qualora   si  rendano  necessari  lavori  sull'immobile,  sul
tracciato  ferroviario,  sulla strada o sulle relative pertinenze, va
acquisita l'autorizzazione del competente ufficio provinciale.
    4. Le  garanzie  eventualmente  prestate  sono  svincolate previa
verifica   del   regolare   ripristino   dello  stato  dei  luoghi  e
dell'insussistenza di danni.
    5. Qualora  il  titolare  della  concessione o autorizzazione non
abbia   ottemperato  alle  condizioni  e  norme  stabilite  ed  abbia
cagionato  danni  all'immobile,  alla  strada  o ferrovia o alle loro
pertinenze,  la  Provincia,  salvo il risarcimento dell'intero danno,
puo'  incamerare,  in  tutto  o  in  parte, la cauzione o escutere la
fideiussione.  Quando tale provvedimento viene adottato nei confronti
di  enti  e  societa'  che  hanno stipulato una fideiussione unica ai
sensi  dell'Art.  4, comma 5, la stessa deve essere reintegrata nella
misura ivi prevista.