Art. 9.
                        Esecuzione dei lavori

    1. Il  titolare  della concessione o autorizzazione, salvo che in
essa  siano  indicati termini diversi, deve concludere i lavori entro
sei mesi dalla data di rilascio.
    2. Il   termine   per   l'esecuzione   dei   lavori  relativi  ad
autorizzazioni  e  concessioni  e'  rinnovabile  alla scadenza. Nella
domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento di cui si chiede
il rinnovo.
    3. Per  le autorizzazioni, qualora si renda necessario prolungare
l'occupazione   oltre   i   termini   stabiliti,  l'interessato  deve
presentare  la  domanda  di  proroga indicando la durata per la quale
viene chiesta la stessa.
    4. Per  le concessioni, il termine per l'esecuzione dei lavori e'
rinnovabile  dietro  presentazione  di apposita domanda almeno trenta
giorni prima della scadenza.
    5. La  competente ripartizione provinciale vigila sull'esecuzione
dei lavori. A tal fine agli incaricati del controllo e' consentito il
libero accesso alla proprieta' su cui i lavori vengono eseguiti.