Art. 9. Esecuzione dei lavori 1. Il titolare della concessione o autorizzazione, salvo che in essa siano indicati termini diversi, deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di rilascio. 2. Il termine per l'esecuzione dei lavori relativi ad autorizzazioni e concessioni e' rinnovabile alla scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento di cui si chiede il rinnovo. 3. Per le autorizzazioni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, l'interessato deve presentare la domanda di proroga indicando la durata per la quale viene chiesta la stessa. 4. Per le concessioni, il termine per l'esecuzione dei lavori e' rinnovabile dietro presentazione di apposita domanda almeno trenta giorni prima della scadenza. 5. La competente ripartizione provinciale vigila sull'esecuzione dei lavori. A tal fine agli incaricati del controllo e' consentito il libero accesso alla proprieta' su cui i lavori vengono eseguiti.