Art. 10.
 Direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
    1.   Il   direttore   generale  e'  responsabile  della  gestione
complessiva  dell'azienda sanitaria, ne ha la rappresentanza legale e
nomina  i  responsabili delle strutture operative secondo i criteri e
le  modalita'  stabiliti  dalla  normativa  nazionale.  La nomina, la
conferma  e  la  revoca,  nonche' lo stato giuridico e il trattamento
economico del direttore generale sono disciplinati dagli articoli 3 e
3-bis  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992 nel testo vigente al
31 dicembre  2005, avendo precipuo riguardo ai criteri di valutazione
e all'assegnazione degli obiettivi di cui al comma 1 dell'Art. 16.
    2.  Il  direttore  generale  attribuisce  gli incarichi di cui al
comma 2  dell'Art.  15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive  modifiche  e  integrazioni,  curando  la  trasparenza del
procedimento e attenendosi ai criteri di professionalita', attitudine
gestionale   e  rispondenza  alla  programmazione  aziendale  e  agli
obiettivi  assegnati  dalla  Regione. Il mantenimento degli incarichi
conferiti  e'  correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le
modalita'  previste  dal comma 5 dell'Art. 15 del decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.
    3.  Ove  ricorrano gravi motivi la giunta regionale puo' disporre
la sospensione cautelare del direttore generale dall'incarico, per un
periodo  di  tempo  determinato  e  di norma non superiore a sessanta
giorni;  in  tal  caso  puo'  nominare  un commissario straordinario,
scelto     tra    il    personale    con    qualifica    dirigenziale
dell'Amministrazione  regionale  o  delle aziende sanitarie, al quale
spetta  un'indennita'  non superiore a quella percepita dal direttore
generale.
    4.  Trascorsi  diciotto  mesi  dalla  nomina di ciascun direttore
generale,   la   giunta  regionale  verifica  i  risultati  aziendali
conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a)
e  b)  del comma 1 dell'Art. 16 e, sentito il parere della Conferenza
provinciale  sanitaria  e  socio-sanitaria di cui all'Art. 15 ovvero,
per  le aziende ospedaliere, della Conferenza permanente Regione-enti
locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla
scadenza  del  termine.  La  disposizione  si  applica  in ogni altro
procedimento  di  valutazione  dell'operato  del  direttore generale,
salvo quanto disposto dal comma 5.
    5.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  o  la gestione presenti una
situazione  di grave. disavanzo o in caso di violazione dileggi o del
principio  di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione,
la giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del
direttore  generale  e  provvede alla sua sostituzione, previo parere
della   Conferenza   provinciale   sanitaria  e  socio-sanitaria.  Si
prescinde  dal  parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. La
Conferenza  provinciale  sanitaria  e  socio-sanitaria ovvero, per le
aziende  ospedaliere,  la  Conferenza permanente Regione-enti locali,
nel  caso di manifesta inattuazione del programma sanitario annuale e
del  programma  sanitario  triennale  di cui al comma 3 dell'Art. 13,
possono  chiedere  alla  giunta  regionale  di  revocare il direttore
generale  o  di  non  disporne la conferma, ove il contratto sia gia'
scaduto.
    6.  In caso di revoca del direttore generale la Giunta regionale,
ove  non  abbia  proceduto  alla  nuova nomina, puo' nominare, per un
periodo  di  tempo  non  superiore  a sessanta giorni, un commissario
straordinario al quale si applica quanto disposto dal comma 3.
    7.  Il  direttore  sanitario  e  il direttore amministrativo sono
nominati   dal   direttore  generale  e  partecipano  alla  direzione
dell'azienda  secondo  quanto  disposto  dai  commi 1-quinquies  e  7
dell'Art.  3  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992, e successive
modifiche e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'atto
aziendale.  Costituiscono  requisiti, nel rispetto di quanto previsto
dal  comma 11  dell'Art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modifiche e integrazioni:
      a) per la nomina a direttore sanitario:
        1) titolo di laurea in medicina e chirurgia;
        2) eta' non superiore ai sessantacinque anni;
        3)  esperienza  almeno  quinquennale,  svolta  nei dieci anni
precedenti   la   nomina,   di  qualificata  attivita'  di  direzione
tecnico-sanitaria  in  enti o strutture sanitarie pubbliche o private
di  media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale  e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie;
      b) per la nomina a direttore amministrativo:
        1) titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche;
        2) eta' non superiore ai sessantacinque anni;
        3)  esperienza  almeno  quinquennale,  svolta  nei dieci anni
precedenti   la   nomina,   di  qualificata  attivita'  di  direzione
tecnico-amministrativa  in  enti  o  strutture sanitarie, pubbliche o
private o in enti pubblici o privati di media o grande dimensione, in
posizione   dirigenziale   con   autonomia   gestionale   e   diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
    8.   I  direttori  generali,  sanitari  e  amministrativi  devono
produrre,  entro  diciotto  mesi  dalla  nomina,  il  certificato  di
frequenza  del  corso  di  formazione di cui ai commi 4 e 9 dell'Art.
3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche
e integrazioni. Ove ricorrano gravi motivi gli incarichi di direttore
sanitario  o  di  direttore  amministrativo  possono essere sospesi o
revocati   dal  direttore  generale.  Il  direttore  sanitario  e  il
direttore  amministrativo  cessano  dall'incarico  non oltre sessanta
giorni  dalla  data  di  nomina di un nuovo direttore generale, salvo
conferma.
    9.  La  funzione  di  direzione sanitaria e' incompatibile con lo
svolgimento di attivita' assistenziale.