Art. 10. Direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo 1. Il direttore generale e' responsabile della gestione complessiva dell'azienda sanitaria, ne ha la rappresentanza legale e nomina i responsabili delle strutture operative secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla normativa nazionale. La nomina, la conferma e la revoca, nonche' lo stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale sono disciplinati dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 nel testo vigente al 31 dicembre 2005, avendo precipuo riguardo ai criteri di valutazione e all'assegnazione degli obiettivi di cui al comma 1 dell'Art. 16. 2. Il direttore generale attribuisce gli incarichi di cui al comma 2 dell'Art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, curando la trasparenza del procedimento e attenendosi ai criteri di professionalita', attitudine gestionale e rispondenza alla programmazione aziendale e agli obiettivi assegnati dalla Regione. Il mantenimento degli incarichi conferiti e' correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalita' previste dal comma 5 dell'Art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ove ricorrano gravi motivi la giunta regionale puo' disporre la sospensione cautelare del direttore generale dall'incarico, per un periodo di tempo determinato e di norma non superiore a sessanta giorni; in tal caso puo' nominare un commissario straordinario, scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale o delle aziende sanitarie, al quale spetta un'indennita' non superiore a quella percepita dal direttore generale. 4. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'Art. 16 e, sentito il parere della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria di cui all'Art. 15 ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza permanente Regione-enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 5. 5. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave. disavanzo o in caso di violazione dileggi o del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, la giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza permanente Regione-enti locali, nel caso di manifesta inattuazione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale di cui al comma 3 dell'Art. 13, possono chiedere alla giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia gia' scaduto. 6. In caso di revoca del direttore generale la Giunta regionale, ove non abbia proceduto alla nuova nomina, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, un commissario straordinario al quale si applica quanto disposto dal comma 3. 7. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale e partecipano alla direzione dell'azienda secondo quanto disposto dai commi 1-quinquies e 7 dell'Art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'atto aziendale. Costituiscono requisiti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'Art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni: a) per la nomina a direttore sanitario: 1) titolo di laurea in medicina e chirurgia; 2) eta' non superiore ai sessantacinque anni; 3) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e finanziarie; b) per la nomina a direttore amministrativo: 1) titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche; 2) eta' non superiore ai sessantacinque anni; 3) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attivita' di direzione tecnico-amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private o in enti pubblici o privati di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e finanziarie. 8. I direttori generali, sanitari e amministrativi devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione di cui ai commi 4 e 9 dell'Art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Ove ricorrano gravi motivi gli incarichi di direttore sanitario o di direttore amministrativo possono essere sospesi o revocati dal direttore generale. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo direttore generale, salvo conferma. 9. La funzione di direzione sanitaria e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' assistenziale.