Art. 11.
                         Collegio sindacale
    1.   Il   collegio   sindacale  ha  compiti  di  vigilanza  sulla
regolarita' amministrativa e contabile delle ASL; le sue attribuzioni
e  la  sua  composizione sono disciplinati dal comma 13 dell'Art. 3 e
dall'Art. 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge.
Le modalita' di funzionamento del collegio sindacale sono specificate
dall'atto  aziendale,  sulla  base  degli indirizzi di cui al comma 3
dell'Art. 9.
    2.  Il  collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto
da  cinque  membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato
dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze, uno dal Ministro della
salute e uno designato dalla Conferenza di cui all'Art. 15.
    3.  Ai componenti del collegio sindacale si applicano le medesime
cause  di  incompatibilita'  previste  per i direttori generali; sono
inoltre  incompatibili  coloro  che  ricoprono l'ufficio di direttore
generale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende
sanitarie,  nonche' coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero
parenti  o  affini  sino  al  quarto grado che nell'azienda sanitaria
locale   ricoprano   l'ufficio   di   direttore  generale,  direttore
sanitario,   direttore   amministrativo,   oppure  svolgano  funzioni
dirigenziali   nell'istituto   di   credito   tesoriere  dell'azienda
medesima.
    4.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  i componenti dei collegi dei revisori in carica cessano dalle
funzioni   e   i   collegi  medesimi  sono  ricostituiti  secondo  le
disposizioni del presente articolo.