Art. 11. Collegio sindacale 1. Il collegio sindacale ha compiti di vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile delle ASL; le sue attribuzioni e la sua composizione sono disciplinati dal comma 13 dell'Art. 3 e dall'Art. 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Le modalita' di funzionamento del collegio sindacale sono specificate dall'atto aziendale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 3 dell'Art. 9. 2. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno designato dalla Conferenza di cui all'Art. 15. 3. Ai componenti del collegio sindacale si applicano le medesime cause di incompatibilita' previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende sanitarie, nonche' coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al quarto grado che nell'azienda sanitaria locale ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'azienda medesima. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dei collegi dei revisori in carica cessano dalle funzioni e i collegi medesimi sono ricostituiti secondo le disposizioni del presente articolo.